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Read GIUDICE SPORTIVO: MARINA LA PORTUALE-MALISETI TOBBIANESE 0-3
news.pngSul C.U. pubblicato pochi minuti fa la decisione del Giudice Sportivo Territoriale...

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO DELL'A.S.D. MALISETI TOBBIANESE AVVERSO REGOLARITA' GARA MARINA LA PORTUALE/MALISETI TOBBIANESE DEL 10.11.2013 (1-0).


L'A.S.D. Maliseti Tobbianese propone reclamo avverso il risultato della gara disputata a Romagnano il 10.11.2013, conclusasi con il risultato di 1-0 a favore della squadra ospitante, deducendone l'irregolarità conseguente alla partecipazione nella compagine avversaria del calciatore Togneri Edoardo, colpito da provvedimento di squalifica fino al 15.12.2013.
Il gravame e' fondato.
Il calciatore Togneri fu espulso dal campo in occasione di gara di Coppa Italia disputata il 23 ottobre ed e' stato sanzionato con squalifica “a tempo determinato” (fino al 15 dicembre 2013) con delibera di questo Giudice Sportivo apparsa nel Comunicato Ufficiale pubblicato il 7 novembre 2013.
E' evidente, pertanto, che egli non aveva titolo a partecipare alla gara del Campionato di Promozione del 10 novembre. Infatti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale che ha riportato la squalifica “a tempo” era precluso al calciatore Togneri lo svolgimento di attività sportiva in ogni ambito della F.I.G.C.
Il reclamo, quindi, va accolto e la relativa tassa non deve essere addebitata.
Per i suesposti motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Maliseti Tobbianese di Maliseti (Prato) infligge al F.C. Marina la Portuale la punizione sportiva di perdita per 0-3 della suindicata gara e, in relazione alla recidiva specifica prevista dall'art. 21 del C.G.S. (vedi Com. Uff. n. 18 del 26.9.2013), squalifica per ulteriori DUE giornate di campionato il calciatore Togneri Edoardo, al dirigente Sig. Fioravanti Marco (gia' colpito da provvedimento disciplinare sino al 27.12.2013) viene inflitta l'inibizione sino al 9.2.2014 in qualità di Accompagnatore Ufficiale. Infligge inoltre al F.C.Marina La Portuale l'ammenda di Euro 500,00 Cinquecento/00) e la penalizzazione di UN punto in classifica (comma 3 Art. 21 C.G.S.).Dispone non addebitarsi la relativa tassa.

C.U. n. 33 del 12/12/2013 - pag. 24


Postato Giovedi 12 Dicembre 2013 - 17:19 (letto 889 volte)

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